di Alessandra Venezia e Demetrio Villani
Ipotesi di ricusazione della corte mossa dai legali di Rocco Schirripa: “Esiste ancora immacolatezza decisoria? Chiediamo l’astensione della componente togata della corte”.
Milano, 10 febbraio. Questa mattina le porte della Corte d’Assise si sono aperte per ospitare la prima udienza del Processo Caccia bis. In aula il giudice Ilio Mannucci, gli avvocati Foti e Anetrini per la difesa di Rocco Schirripa, il pm Marcello Tatangelo e le parti civili: l’avv. Repici, in rappresentanza dei familiari del magistrato Bruno Caccia e gli avvocati in rappresentanza del Comune di Torino e della Regione Piemonte. Rispetto alle udienze di qualche mese fa, le uniche apparenti differenze si riscontrano nella giuria popolare, integralmente sostituita, e nel volto sempre più cupo di Schirripa.
In seguito alla chiusura del processo avvenuta il 30 novembre 2016 a causa di un “irreparabile errore procedurale”, Tatangelo ha chiesto ed ottenuto il giudizio immediato nei confronti dell’imputato, attualmente detenuto in forza di una misura cautelare.
L’udienza entra subito nel vivo. L’avv. Anetrini chiede la parola rilevando un vizio di incompatibilità nella presenza all’interno della corte dei due giudici togati, già presenti al precedente processo a carico di Schirripa: “E’ giusto un processo nel quale si ripropongono delle questioni allo stesso giudice che le ha già decise?” E continua: “Chiedo alla componente togata di astenersi e chiedo di ricominciare da capo con un nuovo giudice per la serenità di questo processo”. Poi prosegue affermando che non si tratta solo di una questione di buona coscienza del giudice ma anche di una situazione di rilevanza giuridica: il codice di procedura penale italiano esclude che il giudice che abbia emesso sentenza nei confronti di un soggetto possa rigiudicarlo in un secondo procedimento. Anetrini termina il proprio intervento dichiarando di aver già presentato un’istanza di ricusazione, cioè la richiesta di sostituire il giudice (per i motivi sopra spiegati). Spetta ora alla Corte d’Appello decidere se accogliere o respingere.
Di parere totalmente contrario è Tatangelo: “Vi prego di non astenervi. Trent’anni di giurisprudenza hanno trattato di casi analoghi a questo: non si parla mai di incompatibilità nella costituzione del giudice che si è pronunciato precedentemente soltanto su questioni meramente processuali, come nel caso della sentenza del 30 novembre. Non ci sono le condizioni per una vostra astensione: non fatelo”.
Questa volta si trova completamente d’accordo con il pm anche l’avv. Repici. Accodandosi alle motivazioni rese dal magistrato, si limita a chiedere che i tempi del processo siano brevi, riferendosi all’attesa della decisione della Corte d’Appello in merito alla richiesta avanzata dalla difesa di Schirripa. Di parere comune anche gli avvocati delle altre parti civili in giudizio.
Con la prospettazione del calendario delle prossime udienze, si chiude il dibattimento. Il prossimo appuntamento è il 14 febbraio alle ore 9.30, occasione nella quale si chiuderanno le questioni preliminari, passando poi alla vera e propria trattazione del merito della vicenda.