La legislazione antimafia è figlia delle emergenze, delle stragi, degli omicidi eccellenti. Una legislazione a singhiozzo. Quasi tutti i provvedimenti adottati in materia sono stati preceduti da efferati fatti di sangue. Il legislatore ha quasi sempre reagito di riflesso, mai prevenuto. Basti pensare alla legge n. 646/82, la c.d. Rognoni-La Torre, che prevede l’introduzione nel nostro ordinamento del reato di associazione di tipo mafioso, ex art. 416 bis c.p.; essa è stata approvata solamente il 13 settembre 1982, in seguito all’omicidio, dieci giorni prima, del generale Carlo Alberto dalla Chiesa e di sua moglie Emanuela Setti Carraro; anche il D.L. 8 giugno del 1992 n. 306, il c.d. decreto antimafia Martelli-Scotti, che ha introdotto all’art. 41-bis Legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) di questo articolo, il secondo comma, che prevede un regime penitenziario differenziato nei confronti dei mafiosi, è stato approvato solo dopo la strage di Capaci, dove persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta: Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. Una legislazione disorganica, spesso priva di un effettivo coordinamento tra le varie disposizioni: un labirinto di commi, norme, decreti e leggi. Un fattore nodale rende il quadro ancora più confuso: la legislazione antimafia è trasversale a più settori del diritto, in particolare: penale, processuale e amministrativo. Al fine di semplificare l’attività degli operatori del diritto ed, inoltre, di creare un corpus unico di norme, in modo da rendere la materia più organica, il legislatore ha adottato il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (secondo quanto delegato dal Parlamento al Governo dalla legge 13 agosto 2010 n. 136), che ha introdotto all’interno del nostro ordinamento il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”. Il provvedimento è entrato in vigore il 13 ottobre 2011.
– Libro I: Le misure di prevenzione;
– Libro II: Nuove disposizione in materia di documentazione antimafia;
– Libro III: Attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata;
– Libro IV: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento.
Due le importanti novità partorite dal codice: le misure di prevenzione e la documentazione antimafia. Le prime, aggiornate e riordinate dal decreto legislativo 159/2011. Le seconde, in materia di documentazione antimafia, invece, disciplinano le procedure di controllo per impedire le infiltrazioni mafiose nell’ambito della negoziazione pubblica, la disciplina ha reso più semplice ed omogenea una normativa alquanto disorganizzata dalla stratificazione delle norme nel tempo. La legge delega n.136 del 2010 ha stabilito che entro tre anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 159/2011, il Governo può apportare disposizioni correttive e integrative del codice antimafia. Quest’ultima facoltà è stata esercitata dal Governo con il decreto legislativo n. 218 del 2012. In particolare, gli ambiti a cui le disposizioni correttive (previste dal D.lgs. 218/2012) fanno riferimento, sono: la documentazione antimafia e l’assistenza legale dell’Avvocatura dello Stato nelle controversie riguardanti i beni confiscati o sequestrati ai mafiosi. Il decreto correttivo in materia di documentazione antimafia ha espressamente definito i controlli nei confronti dei gruppi europei di interesse economico: le c.d. GEIE; inoltre, prevede che i controlli antimafia siano effettuati anche nei confronti dei membri dei collegi sindacali di associazione e società, dei componenti degli organi di vigilanza e delle imprese prive di sede principale o secondaria in Italia. Invece, riguardo all’assistenza dell’Avvocatura di Stato, il decreto n. 218 del 2012 stabilisce che possono avvalersi del patrocinio statale l’amministratore giudiziario e l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il decreto correttivo, infine, stabilisce la durata della comunicazione e dell’informazione antimafia: sei mesi dalla data di acquisizione per la prima, dodici mesi dalla data di acquisizione per la seconda. Infine, circa l’entrata in vigore del Codice delle leggi antimafia, il decreto correttivo stabilisce che le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entreranno in vigore decorsi due mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 13 febbraio 2013.
Un’occasione mancata. Ecco l’infelice descrizione riportata da moltissime autorevoli voci del panorama giuridico sul codice antimafia. Alla volontà di forgiare uno strumento abile a rafforzare, semplificare e potenziare la lotta alla criminalità organizzata manca un’innovazione coraggiosa. Alla puntuale e copiosa disciplina sui beni confiscati e sulla certificazione antimafia si accosta l’assenza di attenzione verso materie altrettanto importanti. Su troppi aspetti un passo indietro. È questa la denuncia di molti magistrati e associazioni, quali Libera o Avviso pubblico. È stata persa l’occasione per creare una rete, una guida per gli interpreti del diritto, volta a contrastare a trecentosessanta gradi tutte le nuove forme di criminalità organizzata. Un legislatore sordo alle molteplici proposte e sollecitazioni partite dalla Commissione Giustizia nonché da realtà esterne ai lavori parlamentari. Non siamo di fronte ad uno strumento pronto, agile e scattante a reagire per poter sconfiggere la criminalità organizzata e nemmeno in grado di offrire alle istituzioni la possibilità di combattere ad armi pari. Molte le omissioni e le lacune. Vediamone alcune, di cui in seguito sarà data maggior spiegazione. Innanzitutto, il reato di autoriciclaggio tuttora latitante nel nostro ordinamento; a seguito, la necessità di impartire una differenza giuridica tra la posizione del collaboratore e testimone di giustizia, troppo spesso ingiustamente confusi; per non parlare delle vittime di racket e di usura, di natura profondamente diverse ma sottoposte ad un trattamento sostanzialmente identico; infine, una ricapitolazione del problema dei comuni sciolti per mafia, non agevolati nella costituzione di parte civile nei processi di mafia, di ‘ndrangheta, di camorra o di corruzione. Uno strumento nato già vecchio, arido di novità e innovazioni geniali tali da poter suscitare un brivido di speranza. Queste le parole del recentemente nominato Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, Roberto Scarpinato, a margine di un convegno sul tema ”Il contrasto ai patrimoni delle mafie”, organizzato a Catania da Magistratura Democratica, Movimento per la Giustizia, Articolo 3 e Libera. ”Questo nuovo ‘Codice antimafia’ – ha aggiunto – è stato chiamato ‘Piano straordinario contro le mafie’. In realtà quello che io trovo straordinario sono le cose che mancano, che sono tante e troppe. Mancano le norme sull’autoriciclaggio, manca una modifica del reato di scambio elettorale-politico-mafioso, mancano dei nuovi tipi di confische penali che sono state previste dall’Unione Europea, manca un potenziamento degli strumenti di indagine per le misure di prevenzione”. ‘‘Le contromisure – ha concluso Scarpinato – sono state indicate da tantissimo tempo da tutti gli specialisti del settore, proposte che sono rimaste purtroppo lettera morta. Sembra proprio che il legislatore da quest’orecchio non ci voglia sentire”. Il diritto è come una spada per la democrazia, ma deve essere forgiato bene se si vuole veramente sconfiggere la criminalità organizzata.