L’Italia è considerata la culla del diritto, l’erede del diritto romano, ma non solo.
Infatti, il nostro Paese si può ritenere anche la patria delle leggi mancate, seppur da molto tempo attese e proclamate dai governanti di turno.
Nel mare magnum normativo che caratterizza l’ordinamento italiano, manca l’espressa previsione di una fattispecie di reato che punisca l’autoriciclaggio.
Tuttavia, prima di approfondire la questione, è opportuno dare una breve definizione del reato di riciclaggio: quest’ultimo consiste nel reinvestire le risorse finanziarie di origine illecita nell’economia legale, attraverso una serie di operazioni che mirano a “ripulire” il denaro sporco, in modo da far perdere le tracce della sua origine illecita.
Il riciclaggio rappresenta una delle principali vie di occultamento dei proventi illeciti da parte della criminalità organizzata, quindi una delle maggiori attività dalla quale le cosche ricavano i mezzi economici per potenziare la loro azione illegale.
L’autoriciclaggio il reato che non è reato
L’autoriciclaggio consiste nell’attività di occultamento dei proventi dei propri crimini; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l’evasione fiscale, la corruzione e l’appropriazione di beni sociali.
Caliamoci nel concreto: poniamo il caso che Caio realizzi un’estorsione e che i proventi derivanti da quest’attività illecita siano immessi nell’economia legale direttamente dallo stesso autore della fattispecie delittuosa. Ebbene, attualmente, Caio sarebbe sì punito per il reato di estorsione, ma non per quello di riciclaggio.
Questa lacuna del sistema penale favorisce, in particolare, la criminalità organizzata.
La mancata disciplina del reato di autoriciclaggio, infatti, permette alle organizzazioni criminali di potenziare le loro attività utilizzando delle risorse economiche guadagnate illecitamente. Tutto ciò, a scapito di chi opera legalmente nel circuito economico-finanziario, realizzando, pertanto, una vera e propria concorrenza sleale autorizzata, difatti, dal nostro legislatore.
“Fuori dai casi di concorso nel reato”
Il codice penale sanziona espressamente soltanto l’ipotesi di riciclaggio, prevista dall’art. 648-bis, il quale afferma che: “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa (…)” .
Pertanto, il nostro legislatore omettendo di disciplinare il reato di autoriciclaggio ha deciso di aderire all’orientamento volto a considerare questa condotta come mero post-fatto del reato presupposto, quindi una naturale prosecuzione dello stesso. Questa situazione non permetterebbe di rendere passibile d’imputazione tale comportamento, andando ad intaccare altrimenti un principio del nostro codice: il cd. ne bis in idem sostanziale (per il quale nessuno può essere punito due volte per lo stesso reato).
In altre parole, l’auto-riciclaggio non sarebbe ad oggi punibile, poiché è considerato la normale conseguenza del reato base, dunque, questa fattispecie sarebbe di per sé già punita nel momento in cui viene sanzionato il reato da cui è scaturito il guadagno illecito.
È del tutto evidente che siamo di fronte ad una grave lacuna, un buco nero.
Ce lo chiede l’Europa… e non solo.
In questi ultimi anni, caratterizzati dalla dura crisi economica che sta attraversando il nostro Paese, tutte le misure di austerità, varate dai Governi di larghe intese, hanno avuto come sottofondo lo stesso mantra: “ce lo chiede l’Europa”. Tuttavia, certi richiami da parte dell’Unione Europea non vengono ascoltati dai nostri governanti con la stessa solerzia.
Infatti, diverse direttive della Commissione Europea – in particolare, la direttiva 2005/60/CE e la direttiva 2006/70 CE – chiedono l’introduzione di un reato che garantisca la punibilità della condotta di chi ricicla in prima persona i proventi della propria attività delittuosa.
Sul punto si sono fatte sentire negli anni anche il Fondo Monetario Internazionale (con una raccomandazione del 2005), l’OCSE, la Banca d’Italia e la Procura Nazionale Antimafia. Inoltre, questa disposizione è prevista anche nella Convenzione penale sulla corruzione, sottoscritta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ma solamente di recente ratificata dal nostro Paese, con la legge 28 giugno 2012 n.110.
Richieste, tuttavia, ad oggi sostanzialmente ignorate dal nostro legislatore.
La commissione Greco e la commissione nazionale per il contrasto alla criminalità
Sul tema dell’introduzione del reato di autoriciclaggio nel nostro ordinamento in questi ultimi mesi ci sono stati diversi segnali positivi. Infatti, il Presidente del Senato, l’ex procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, pochi giorno dopo la sua elezione in Parlamento, ha presentato una proposta di legge volta ad introdurre: “una fattispecie unificata di riciclaggio e autoriciclaggio, dotando, finalmente, magistratura e forze di polizia di uno strumento necessario ed efficace per il contrasto al crimine organizzato”.
Lo stesso premier Enrico Letta, prima delle elezioni politiche del febbraio 2013, ha sottolineato, con un intervento postato sul suo sito, l’importanza di introdurre il reato di autoriciclaggio.
Sembrava che grazie al d.d.l. anticorruzione, convertito in legge nel novembre 2012, si potesse finalmente introdurre questa fattispecie criminosa nel nostro ordinamento. Infatti, era stata prevista una disposizione in merito, tuttavia, ritirata all’ultimo momento, poiché si è ritenuto necessario svolgere ulteriori approfondimenti sull’argomento.
Approfondimenti che sono avvenuti: in particolare, è stata costituita, con decreto dell’8 gennaio 2013, dell’allora Ministra della Giustizia, Paola Severino, un gruppo di studio sull’autoriciclaggio, presieduta dal Procuratore aggiunto di Milano Francesco Greco.
La cd. Commissione Greco ha terminato i suoi lavori già da un po’ di tempo, il 23 aprile 2013; nella relazione pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia si legge come il gruppo di studi abbia espresso, dopo aver effettuato le audizioni di diversi esperti in materia, un parere positivo circa l’introduzione nel nostro ordinamento del reato di autoriciclaggio. Ad oggi, tuttavia, il lavoro svolto da questa Commissione è ancora del tutto ignorato.
Anzi, è stata costituita dal governo Letta, nel giugno di quest’anno, una nuova commissione avente quale obiettivo base la produzione di un pacchetto di proposte per sveltire i processi e rendere più efficaci le norme anticorruzione, ma soprattutto l’elaborazione di norme che permettano un contrasto più efficacie alla criminalità organizzata, in particolare l’autoriciclaggio e il voto di scambio.
La commissione è formata da personalità molto importanti, in prima linea nella lotto alla criminalità organizzata: Nicola Gratteri, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, magistrato da sempre impegnato nella lotta alla ‘ndrangheta; Raffaele Cantone, attualmente magistrato presso il Massimario della Cassazione, ma in passato ha lavorato per la direzione distrettuale antimafia di Napoli; Elisabetta Rosi, magistrato ed esperta di legislazione sulla criminalità transnazionale; Magda Bianco, dirigente della Banca d’Italia; Giorgio Spangher, docente di procedura penale e componente del Csm (quota centrodestra); infine Roberto Garafoli, magistrato del Consiglio di Stato e segretario generale di Palazzo Chigi. Insomma, una commissione di veri esperti in materia. Recenti sono le dichiarazioni del Procuratore Gratteri, circa il lavoro svolto in commissione: “abbiamo perfezionato delle modifiche normative dedicandoci ad alcuni aspetti, dal 41bis all’autoriciclaggio, dal voto di scambio alla legge sui collaboratori di giustizia”.
Speriamo che, a differenza di quanto successo con la commissione Greco, il lavoro svolto da queste importanti personalità non venga ignorato e che, invece, venga varata una legge che introduca una volta per tutte nel nostro sistema penale il reato di autoriciclaggio, colmando una lacuna normativa che si rende complice giorno dopo giorno delle organizzazioni criminali.