Gli illeciti compiuti dal clan Fiandaca-Emmanuello, legato secondo gli inquirenti al nisseno Piddu Madonia e trapiantato a Genova, sono state oggetto dell’azione della magistratura sin dagli ‘80 .
L’offensiva giudiziaria è proseguita negli anni successivi. Negli anni ’90 si è svolto un importante procedimento, «una vicenda processuale nella quale sono confluiti numerosi episodi delittuosi che vanno dall’omicidio alla rapina, dall’associazione per delinquere di tipo mafioso all’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, oltre che a numerosi fatti di illecita detenzione e cessione di dette sostanze». In primo grado venne esclusa la mafiosità del sodalizio, riconosciuto comunque associazione per delinquere responsabile di numerosi delitti; in secondo grado invece è stato ravvisato il 416 bis, con rimessione degli atti al pm ai sensi del 521 c.p.p. per delineare correttamente struttura e partecipanti dell’associazione mafiosa.
Viene individuata una decina, composta in particolare dai fratelli Salvatore e Gaetano Fiandaca e dai quattro fratelli Emmanuello. Tra i numerosi episodi contestati spiccano gli omicidi l’omicidio Gaglianò, che non aveva pagato una consistente partita di cocaina (fatto per il quale la Corte d’Assise condannò all’ergastolo La Cognata Francesco Maurilio, Emmanuello Davide, Fiandaca Salvatore, Fiandaca Gaetano e Vitello Paolo, pronuncia confermata in secondo grado, tranne per Vitello, assolto, e infine in Cassazione); l’omicidio di Gaetano Gardini al ristorante “La buca di san Matteo”, riconducibile alla gestione del toto-nero; l’omicidio di Angelo Stuppia (che aveva tradito i gelesi per passare alla Stidda); l’omicidio di Giuliano Juliana; poi ci sono le rapine e il traffico di droga.
Nuovamente intorno agli anni 2000 i giudici liguri si pronunciano sui siciliani: il Tribunale di Genova ribadisce «l’esistenza e l’operatività nel territorio genovese di un sodalizio armato di tipo mafioso», diretta emanazione di Cosa Nostra, articolato in decine e finalizzato alla commissione di numerosi reati, nonché al controllo del mercato della droga e dell’azzardo .
Il GUP del Tribunale di Genova, con sentenza del 21 dicembre 2000, all’esito di giudizio abbreviato, dichiara Salvatore e Pietro Fiandaca, Angela Giuliana, Paolo Vitello, Roberto Raciti, Angelo Scaglione, Roberto Sechi, Gianluca Di Naro ed altri soggetti colpevoli del reato di cui all’art. 416 bis c.p, «per avere costituito in Genova, e averne fatto parte in periodi diversi, un’associazione per delinquere di stampo mafioso».
La Corte di Appello di Genova riforma parzialmente la sentenza di primo grado ma non la snatura: viene delimitato l’ambito temporale di partecipazione all’associazione per alcuni imputati e si esclude l’aggravante dell’uso delle armi per tutti tranne che per Salvatore Fiandaca: quest’ultimo è condannato a 12 anni di reclusione; Pietro Fiandaca e Scaglione a 5 anni e 4 mesi; 4 anni per Vitello e Sechi; 4 anni e 8 mesi per Raciti; confermata la pena a 4 anni per Giuliana e per Di Naro.
La Suprema Corte ribadisce la natura mafiosa del sodalizio (già accertata a partire dalla sentenza emessa il 23.1.1985 del Tribunale di Genova, confermata in appello il 14.1.1986 e passata in giudicato il 12.1.1987) ed afferma icasticamente:
«Si è accertato, sottolineando che il processo oggi in esame costituisce comunque uno stralcio di altra vicenda processuale di più ampio spessore: a) che nella città di Genova operavano alcune “decine” (ossia. cosche) mafiose; b) che a capo di una delle suddette “decine”, i cui aderenti sono stati incriminati nell’odierno processo, vi era il Fiandaca Salvatore; c) che il predetto Fiandaca e il di lui fratello Gaetano erano da tempo formalmente affiliati a “cosa nostra”; d) che la forza di intimidazione promanante dal sodalizio era chiaramente percepibile in certi settori ed ambienti – come quelli delle bische clandestine, del traffico di sostanze stupefacenti, del lotto e del totocalcio clandestini, dell’usura ed infine della installazione e gestione degli apparecchi elettronici per “videopoker” – nei quali tale forza si era affermata mediante la perpetrazione di omicidi, aggressioni, prevaricazioni, violenze, minacce, “avvertimenti”, “pestaggi” ecc., e in alcuni di essi tale forza era fortemente percepita, tant’è che alcune persone avevano -esplicitamente fatto presente alle forze di polizia, con le cautele che siffatte dichiarazioni comportavano, che “dietro le macchinette elettroniche vi era la mafia”; e) che, la condizione di assoggettamento, interna ed esterna, e di omertà, quale derivazione da tale forza, era dimostrata dal fatto che moltissimi gestori di bar ed esercizi pubblici in genere, a partire da un certo momento in poi, avevano accettato o subito la collocazione nei loro locali di apparecchi elettronici per “videogames”, trasformati in “videopoker”, da parte di ditte riconducibili a Fiandaca, in luogo di quelli precedentemente installati; f) che il controllo del territorio era deducibile dal fatto che lo stesso era stato diviso in zone di influenza e che venivano attuate spedizioni punitive nei confronti di coloro che tentavano di insinuarsi nelle zone di influenza controllate dalla cosca».
«Non vi possono quindi essere dubbi – conclude la Corte – sulla natura mafiosa della associazione cui appartenevano gli odierni ricorrenti».