Appalto 1 lavori stradali 14 ottobre 2011- base d’asta 440.796,03 € – ribasso 32,23%
Il seguente testo è stato modificato a seguito di una richiesta di rettifica e dei successivi controlli (25/11/2013)
L’appalto per l’esecuzione dei lavori propedeutici ai fini della realizzazione della viabilità (Via Cristina di Belgioiosa), dei sottoservizi e della piastra espositiva dell’Esposizione Universale di Milano è stato aggiudicato dalla Engeco Srl con sede in Via Medici 6 a Milano che è entrata nei cantieri Expo il 24 ottobre 2011. L’azienda è presente anche nel secondo appalto relativo all’esecuzione dei lavori di recinzione.
L’azienda è stata precedentemente citata in una sentenza della Corte dei Conti del 17 febbraio 2011, in merito ad episodi di corruzione di funzionari Anas per eludere le normali procedure di gara nell’ambito degli appalti, per esempio sulla strada statale 340 di Como. Il processo Il processo penale si è concluso con la sentenza definitiva n. 1962 del 10 novembre 2005 confermando i seguenti capi di imputazione: corruzione propria, abuso d’ufficio, truffa, ricettazione, riciclaggio e turbata libertà degli incanti. La Corte dei Conti con la sentenza del 17 febbraio 2011 ha condannato gli imputati a delle sanzioni pecuniari del valore complessivo di 3.398.980,58 euro. Bisogna però specificare che nessun membro della Engeco srl, è stato direttamente condannato.
Questo un passaggio della sentenza:
“Ai convenuti è stato imputato, quale dirigente area esercizio dell’ANAS di Milano, il primo, geometra Capo Centro Manutenzione n. 3 “Varese – Como” del medesimo Ente, il secondo, di aver dapprima accettato la promessa e quindi materialmente ricevuto, in due occasioni, attraverso la persona dell’ARENA, da FASCENDINI Graziano, legale rappresentante della COLOMBINI COSTRUZIONI SRL, che agiva anche per conto della ENGECO SRL, somme di denaro delle quali la prima in misura pari al 5% dell’importo netto della perizia dei lavori affidati, e pertanto circa 3.000/3.200 Euro, la seconda in misura pari a 3.500 Euro. Il tutto per aver formato gli atti di rispettiva competenza previsti dalla legge per il ricorso al particolare tipo di procedimento che presupponeva la sussistenza di una situazione di “somma urgenza che non consente alcun indugio”, al solo scopo di impedire che venissero seguite le normali procedure previste dalla legge per una loro corretta aggiudicazione, così contribuendo a far sì che all’impresa, al di fuori di qualsiasi logica concorrenziale e di mercato, venissero direttamente affidati i lavori di cui sopra.”
Link sentenza completa: