di Mirko Buonasperanza

trattativa stato-mafiaLa vicenda: tensioni tra il Quirinale e la Procura di Palermo

La vicenda riguardante le intercettazioni telefoniche al Presidente Giorgio Napolitano, legata alla cosiddetta Trattativa Stato-Mafia, è ormai nota ai più.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.1 del 2013, ha deciso sul conflitto di attribuzioni tra il Presidente della Repubblica e la Procura di Palermo.

Il Presidente Napolitano ha sollevato il suddetto conflitto in merito all’attività di intercettazione telefonica svolta nei confronti dell’ex ministro Nicola Mancino, all’epoca dei fatti non parlamentare, nel corso della quale sono state registrate anche conversazioni intercorse tra l’intercettato ed il Capo dello Stato.  La Procura non ha in seguito inserito le telefonate nel fascicolo d’indagine ritenendole non rilevanti per un eventuale procedimento ed ha spiegato che si sarebbe attenuta alle norme processuali che prevedono la fissazione di un’apposita udienza dinanzi al giudice nella quale sarebbe stata richiesta la distruzione delle intercettazioni ritenute irrilevanti.

La Presidenza della Repubblica riteneva che le intercettazioni di conversazioni del Capo dello Stato, anche indirette o casuali (come nel caso specifico giacché l’intercettato era Mancino e non Napolitano), siano vietate dalla legge in conseguenza dalla irresponsabilità del Capo dello Stato per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni (salvi i casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione) assicurata dall’art. 90 Cost. Secondo questa tesi la Procura di Palermo avrebbe leso le prerogative costituzionali del Capo dello Stato in tre momenti: quando ha registrato i suoi colloqui (violando la legge), quando ha allegato al fascicolo le telefonate (anche se si assicurò che non fossero rese conoscibili all’esterno) e quando ne ha preso in considerazione l’eventuale utilizzazione (ancorché ritenendole irrilevanti). Ma il fatto che ha destato maggior allarme sembra essere stato il momento in cui la Procura ha manifestato l’intenzione di attivare l’udienza (nella quale sarebbero state presenti le sole parti in causa) col rischio che i contenuti delle telefonate potessero essere conosciute da terzi. A causa di ciò Napolitano ha contestato la possibilità che la Procura possa intercettare e, successivamente, valutare ai fini processuali i colloqui del Capo dello Stato.

La soluzione della Corte Costituzionale

Il punto nodale di tutta la questione sembra quello in cui la Corte precisa che, per risolvere il conflitto, non è sufficiente una semplice interpretazione testuale delle norme ma è necessario tener conto dell’insieme dei principi costituzionali, da cui emerge la figura ed il ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale italiano. In tal modo il Capo dello Stato, secondo la Consulta, viene collocato dalla  Carta Costituzionale al di fuori dei poteri tradizionali dello Stato ed al di sopra delle parti politiche. Questa singolare prerogativa si riflette sulla natura delle sue attribuzioni che non implicano il potere di adottare decisioni quanto piuttosto gli danno “gli strumenti per indurre gli altri poteri costituzionali a svolgere correttamente le proprie funzioni”. Il Presidente della Repubblica è, quindi, organo di “moderazione e di stimolo nei confronti di altri poteri” e per svolgere efficacemente il proprio ruolo deve porre in essere una rete di rapporti, sia formali che informali, che risulterebbe compromessa dalla “indiscriminata e casuale pubblicizzazione dei contenuti dei singoli atti comunicativi”.

Sintetizzando, la Consulta ci dipinge l’insieme degli organi costituzionali come una rete al centro della quale è posto il Presidente della Repubblica, organo non dotato di indirizzo politico la cui funzione preminente è l’equilibrio tra i vari poteri dello Stato. E da questa peculiarità deriverebbe la giustificazione della assoluta intangibilità della sfera delle comunicazionidel Presidente. La figura del Capo dello Stato si differenzierebbe dal Parlamento e dal Governo, i cui membri, pur godendo di immunità che vietano l’utilizzo delle intercettazioni, sono però soggetti a procedure create apposta per  rimuovere tali divieti ( qualora ne ricorrano i presupposti). Il silenzio della Costituzione sul punto e l’assenza di previsione di un organo al quale chiedere l’autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni, non deve, secondo la Corte, far concludere che le comunicazioni del Capo dello Stato godano di tutela inferiore agli altri organi costituzionali, bensì a quella opposta.

Le critiche dei giuristi

La conclusione tratta da una parte importante della dottrina farebbe emergere un evidente ampliamento delle prerogative presidenziali. Proprio come fa – giustamente – notare il giurista Franco Cordero su Repubblica affermando che “La Corte doveva scovare un equivalente dell’art.4 dello Statuto Albertino (<la persona del Re è sacra e inviolabile>). Solo così il Presidente non sarebbe mai ascoltabile, fuori della cerchia in cui parla, salvo che vi consenta graziosamente”. Il Capo dello Stato non è mai intercettabile, né direttamente né indirettamente, anzi la distinzione in sé non ha rilievo proprio perché l’interesse protetto non è la salvaguardia della persona ma l’efficace svolgimento delle funzioni del ruolo.

Altre critiche alla sentenza vengono da costituzionalisti di chiara fama come Lorenza Carlassare che sul Manifesto spiegava come la figura del Presidente della Repubblica non sia una figura “totalmente immune. La sua irresponsabilità è politica, non penale. La Costituzione – articolo 90 – limita agli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni. Il presidente come soggetto privato è  responsabile come tutti gli altri cittadini”.

Le implicazioni politiche della sentenza

In conclusione, se dal punto di vista tecnico-giuridico la sentenza in esame potrebbe costituire, per l’uso disinvolto della cosiddetta interpretazione sistematica prima citata, un pericoloso precedente comportando “conseguenze imprevedibili sui settennati a venire, che nessuno sa da chi saranno ricoperti” (come fa notare l’ex Presidente della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky su Repubblica), il dato che più fa riflettere è quello politico: è giustificabile, nell’ottica di una repubblica democratica, l’esistenza di una segretezza assoluta che circonda la figura del Capo dello Stato quasi fosse una cortina fumogena? Se è vero che la prerogativa primaria del Presidente della Repubblica è quella di rappresentare l’unità nazionale e le istituzioni si ha il sentore di un fastidioso stridio tra questa attribuzione e il clima politico-istituzionale in cui si inserisce. Proprio perché la prima carica dello Stato è destinataria di una responsabilità così onerosa occorrerebbe che sulla sua figura non ricada il minimo sospetto ma anzi che il suo operato sia contraddistinto dalla più cristallina chiarezza. L’eco delle stragi del 1992, che si fa sentire così forte anche dopo vent’anni, impone la massima serietà e il massimo impegno nella ricerca della verità circa quei tristi eventi. Sembra così distante quella visione che i Padri Costituenti vollero imprimere alla nostra neonata Repubblica quando pensarono al Capo dello Stato come “cittadino tra i cittadini”, ora offuscata da trame torbide che, per quanto non abbiano fatto riscontrare profili penalmente rilevanti, devono muovere l’opinione pubblica verso il fine ultimo che è una più attiva ricerca, sia probatoria sia storica, della verità riguardante una presunta trattativa tra gli ambienti più radicali di Cosa Nostra e pezzi (deviati) dello Stato. E sembrano distanti anche le parole di Norberto Bobbio secondo cui la trasparenza dei processi decisionali e un continuo processo di informazione (e quindi la conoscibilità di atti o fatti politicamente rilevanti soprattutto circa eventi che hanno sconvolto gli equilibri politici del Paese) sono le premesse per la costruzione del cittadino consapevole.

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